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USARCI Venezia

Via F.lli Bandiera, 38
30175 Venezia-Marghera
Tel. 041.930178
Fax 041.937009
E-mail info@usarcivenezia.it

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ACQUISIRE NUOVI CLIENTI ONLINE
ImageIl 25 giugno si è svolto presso la nostra sede di Marghera l’incontro gratuito tenuto dall’Ing. Alberto Bulzatti che ha illustrato come acquisire nuovi clienti online e come promuovere la propria attività commerciale raggiungendo gli interessati ai propri prodotti o servizi, avendo allo stesso tempo il controllo completo del budget investito. L'argomento ha suscitato molto interesse.

Leggi relazione


 
Chiesti i vantaggi fiscali della "Tremonti ter" anche per le autovetture degli agenti di commercio

L’USARCI, assieme alle altre Organizzazione Sindacali, ha inoltrato al Ministro Tremonti richiesta che vengano estesi anche agli Agenti di Commercio i vantaggi fiscali previsti nella “Tremonti Ter” per le altre aziende. E’ stata richiesta l’inclusione delle autovetture utilizzate dagli Agenti di Commercio tra i beni destinatari dei benefici del provvedimento, come era avvenuto nella passata Tremonti. L’inclusione potrebbe generare anche un incremento di vendite di autovetture di 20/25.000 unità, con conseguenze positive per il settore automobilistico.

Leggi la richiesta

 
Vittoria sull’IRAP

Stop IRAPCaro agente,
abbiamo una bella notizia da darLe: l’Usarci ha ottenuto la vittoria sull’IRAP!

Nei giorni scorsi è stata  infatti depositata una nuova sentenza della Corte di Cassazione (n. 12110) a favore degli Agenti di Commercio sul tema IRAP.

E’ questo l’ultimo tassello del lungo tira e molla tra contribuenti, la nostra Organizzazione e l’Amministrazione Finanziaria,  che ha visto per lungo tempo avvicendamenti di fronte sull’assoggettabilità degli Agenti di Commercio a questa imposta.

Tutti i gradi di giudizio sono stati interessati e dopo la sentenza del febbraio 2008 (n. 2702), questa ultima della Cassazione esamina la questione entrando nel dettaglio ed esprimendo un parere che riteniamo di condividere pienamente.

In questi anni abbiamo suggerito di proporre richiesta di rimborso dell’imposta pagata al fine di poter vantare il titolo, ove si fosse modificato il presupposto dell’assoggettabilità.
Ebbene, ora ciò è avvenuto e citando la sentenza ultima della Cassazione possiamo dire:

“Pertanto, anche con riferimento all'agente di commercio e al promotore finanziario (quest'ultimo per l'ipotesi che lo stesso non sia un "lavoratore dipendente", come è possibile che egli sia alla luce dell'art.31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998) deve essere ribadito il principio che la soggezione ad IRAP della loro attività è possibile solo nell'ipotesi nelle quali sussista il requisito dell'autonoma organizzazione che costituisce accertamento di fatto spettante al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, coma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, l'esercizio delle attività di agente di commercio, di cui all'art. art. 1, L. n. 204 del 1985, e di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 58 del 1998, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costitui sce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni».

Ove quindi ricada in queste fattispecie l’imposta NON risulta più dovuta.

Clicchi qui per verificare la Sua posizione e valutare quale azione intraprendere per l’IRAP degli anni passati ed in particolare per il 2009.

Per maggiori informazioni contatti la nostra segreteria 041.930178

 
Modifiche al codice della strada

ImageIl Ddl Sicurezza è stato approvato definitivamente dal Senato e prevede una serie di modifiche al Codice della Strada piuttosto importanti.
I principali argomenti trattati sono:
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- contraffazione o falsificazione dei documenti assicurativi;
- inasprimento delle sanzioni per le cd. violazioni notturne;
- decoro delle strade;
- equiparazione del patentino dei ciclomotori per ciò che riguarda revoca e sospensione;
- nuovi requisiti per ottenere la patente, il patentino e il certificato di abilitazione professionale.

Leggi le novità

 
Agenti senza autonoma organizzazione niente IRAP, cosa fare? – Rinviato l’unico 2009
Nello scorso mese di maggio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con 4 sentenze hanno sancito che gli agenti di commercio che non hanno una “autonoma organizzazione” non sono soggetti all’IRAP. Ciò contrasta con quanto sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria che riteneva gli Agenti di Commercio sempre soggetti Irap in quanto percettori di reddito d’impresa indipendentemente dalla loro struttura. Sono sentenze molto importanti che coinvolgono la stragrande maggioranza della Categoria. Nell’imminenza della scadenza del pagamento dell’imposta l’USARCI da alcuni consigli. Leggi la News
 
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